Legge 18 febbraio 1963, n. 86 Art. 2
CAPO I Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo".