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Legge 18 febbraio 1963, n. 86 · Legge 18 febbraio 1963, n. 86 — Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 18 febbraio 1963, n. 86 Art. 2

CAPO I Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo".