Legge 27 febbraio 1963, n. 225 Art. 1
Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826 , sono estese: a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217 ; b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza gia' appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.