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Legge 27 febbraio 1963, n. 225 · Legge 27 febbraio 1963, n. 225 — Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 27 febbraio 1963, n. 225 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per effetto dell'anzianita' loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie gia' appartenenti alla polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti produzioni ad anzianita' o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado arcate la medesima anzianita' assoluta. Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta. Il personale cui e' stata rivalutata la, carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado inscritto in ruolo con pari anzianita' assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianita' relativa e' determinata dalla graduatoria di merito.