Legge 27 febbraio 1963, n. 225 Art. 5
Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1950, n. 1326 , il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che e' deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilita', previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera. avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione ed al decesso.