Legge 27 febbraio 1963, n. 260 Art. 3
L'esercente attivita' artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841 , per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 , per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha facolta' di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge. In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692 , la Cassa mutua di malattia e' tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attivita' artigiana che ha esercitato l'opzione. Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo I, secondo comma, della presente legge.