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Legge 27 febbraio 1963, n. 260 · Legge 27 febbraio 1963, n. 260 — Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione

Legge 27 febbraio 1963, n. 260 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.