Legge 28 febbraio 1963, n. 331 Art. 4
Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29 , sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 . Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.