Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 39
CAPO VI DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI
I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio. Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.