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Legge 5 marzo 1963, n. 246 · Legge 5 marzo 1963, n. 246 — Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 13

TITOLO I IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CAPO I

In KraftAmtlicher Text

I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facolta' di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato. La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente. In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune puo', entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato. Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennita' da parte del Comune espropriante. Per quanto non e' diversamente stabilito nel presente articolo si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.