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Legge 5 marzo 1963, n. 246 · Legge 5 marzo 1963, n. 246 — Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 39

TITOLO II CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e' soppresso. Per l'accertamento e la esazione dei contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subito un incremento in dipendenza della costruzione di autostrade e dei relativi raccordi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , nonche' le norme di cui al titolo secondo della presente legge, relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso. Le somme dovute ai sensi del comma che precede dovranno essere devolute all'Erario in misura del 60 per cento, ed ai Comuni interessati in misura del 40 per cento. All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvedono, in ogni caso, i Comuni.