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Legge 5 marzo 1963, n. 366 · Legge 5 marzo 1963, n. 366 — Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado

Legge 5 marzo 1963, n. 366 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare. Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque. Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche e' sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.