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Legge 29 luglio 1963, n. 1004 · Legge 29 luglio 1963, n. 1004 — Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

Legge 29 luglio 1963, n. 1004 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite. Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.