Legge 23 giugno 1964, n. 433 Art. 2
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , sono prorogate fino al 30 giugno
1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, e' prorogato al 1 luglio 1965.