Legge 10 agosto 1964, n. 656 Art. 2
La tredicesima mensilita' dovuta per l'anno 1963 al personale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 21 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilita' lorda dell'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 . L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente e' determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilita' per il 1963 ed e' assoggettato alle sole ritenute erariali.