Legge 29 settembre 1964, n. 862 · Legge 29 settembre 1964, n. 862 — Determinazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Universita', negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichita' e belle arti Legge 29 settembre 1964, n. 862 Art. 2 In KraftAmtlicher Text La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ← Vorherige · Art. 1 Inhalt