Legge 29 settembre 1964, n. 871 Art. 2
La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 .
La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 .