Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 106
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).