Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 110
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).