Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 123
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.