Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 · Legge 27 febbraio 1965, n. 49 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 125

In KraftAmtlicher Text

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', sono regolati come appresso: quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965; quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contriatto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.