Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 25
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1965, e' stabilito in 100.