Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 42
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 15 miliardi.