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Legge 27 febbraio 1965, n. 49 · Legge 27 febbraio 1965, n. 49 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 47

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1965, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.