Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 55
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.