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Legge 27 febbraio 1965, n. 49 · Legge 27 febbraio 1965, n. 49 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 61

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

In KraftAmtlicher Text

E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con, propri decreti; fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1965, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli numeri 243 e 244 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.