Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 66
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e disposizioni relative)
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 35.500.000.000.