Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 86
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 50 unita'.