Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 97
(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria, e il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1934, n. 358 .