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Legge 29 marzo 1965, n. 220 · Legge 29 marzo 1965, n. 220 — Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638

Legge 29 marzo 1965, n. 220 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A partire dal 1 gennaio 1963, le misure dell'indennita' dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell' articolo 19, comma primo, della legge 1 luglio 1955, n. 638 , sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianita' d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilita' permanente o a morte dello iscritto, l'indennita' aggiuntiva di cui al comma precedente sara' corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianita' inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.