Legge 29 marzo 1965, n. 338 Art. 2
A decorrere dal 10 gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da L. 100.000.000 a L. 250.000.000.
A decorrere dal 10 gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da L. 100.000.000 a L. 250.000.000.