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Legge 23 aprile 1965, n. 488 · Legge 23 aprile 1965, n. 488 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Legge 23 aprile 1965, n. 488 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.