Legge 19 maggio 1965, n. 577 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo O del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo O del Protocollo stesso.