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Legge 4 agosto 1965, n. 1103 · Legge 4 agosto 1965, n. 1103 — Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

Legge 4 agosto 1965, n. 1103 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.