Legge 27 ottobre 1965, n. 1300 Art. 2
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, relativo agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.