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Legge 29 novembre 1965, n. 1372 · Legge 29 novembre 1965, n. 1372 — Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Legge 29 novembre 1965, n. 1372 Art. 13Campo di applicazione della legge

In KraftAmtlicher Text

I benefici della presente legge non si applicano: 1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa; 2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate; 3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade; 4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti; 5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare. Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica. In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.