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Legge 22 gennaio 1966, n. 1 · Legge 22 gennaio 1966, n. 1 — Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 22 gennaio 1966, n. 1 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne. Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle, liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacita' di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilita' in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta".