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Legge 22 gennaio 1966, n. 1 · Legge 22 gennaio 1966, n. 1 — Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 22 gennaio 1966, n. 1 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti". Il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all' articolo 609 del codice di procedura penale ".