Legge 29 marzo 1966, n. 291 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale del Protocollo stesso.