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Legge 1 giugno 1966, n. 415 · Legge 1 giugno 1966, n. 415 — Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686

Legge 1 giugno 1966, n. 415 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

IL secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686 , e' sostituito dal seguente: "Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni".