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Legge 1 giugno 1966, n. 417 · Legge 1 giugno 1966, n. 417 — Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969

Legge 1 giugno 1966, n. 417 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1ª e 2ª categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3ª categoria e inferiori.