Legge 1 luglio 1966, n. 598 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 23 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 23 della Convenzione stessa.