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Legge 13 luglio 1966, n. 559 · Legge 13 luglio 1966, n. 559 — Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Legge 13 luglio 1966, n. 559 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi; c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale; d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni; e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116)) f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116)) g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano ((del consiglio di amministrazione.))