Legge 13 luglio 1966, n. 653 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi. La presente legge munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE