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Legge 15 luglio 1966, n. 604 · Legge 15 luglio 1966, n. 604 — Norme sui licenziamenti individuali

Legge 15 luglio 1966, n. 604 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

((2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato))

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.