Legge 22 luglio 1966, n. 606 Art. 2
L'affitto a conduttore non coltivatore diretto e' fatto a misura. Puo' essere fatto a corpo quando cio' risulti necessario o conveniente per rilevanti difficolta' di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto. La legge 12 giugno 1962, n. 567 , e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.