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Legge 22 luglio 1966, n. 613 · Legge 22 luglio 1966, n. 613 — Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 30

TITOLO VII ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi purche' conviventi ed a carico, indicati nell' articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ; e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 .