Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 36
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall' articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 . Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.