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Legge 22 luglio 1966, n. 613 · Legge 22 luglio 1966, n. 613 — Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 36

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall' articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 . Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.