Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 8
TITOLO II DEGLI ORGANI
Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
TITOLO II DEGLI ORGANI
Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.