Legge 6 agosto 1966, n. 646 Art. 2
I termini previsti dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.