Legge 4 ottobre 1966, n. 849 Art. 2
A modifica e ad integrazione dell' articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 , l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado e' conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.